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Venerdì, 05 Febbraio 2016 09:27

Rapid Torino - Ridotte le squalifiche di Ivo Carrer e Matteo Da Re, ma le sanzioni rimangono pesanti

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RICORSO - Ridotta di 5 mesi la squalifica dell’allenatore (invece del 30 novembre, tornerà in panchina il 30 giugno) e di 6 mesi lo stop del giocatore (in campo il 30 aprile e non il 30 ottobre), in parziale accoglimento del reclamo presentato dal presidente Marco Guazzotti, che invece chiedeva la cancellazione delle sanzioni. Ridimensionata la versione dell’arbitro, in particolare riguardo agli sputi.

Riportiamo integralmente l’ultimo Comunicato ufficiale Lnd.

Ricorso della società A.S.D. RAPID TORINO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 42 del 17.12.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara NOVESE-RAPID TORINO disputata in data 13.12.2015, Campionato Regionale Giovanissimi Girone D.
Con ricorso inviato in data 23.12.2015 la Società RAPID TORINO si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con le seguenti squalifiche i rispettivi tesserati: fino al 30.11.2016 l'allenatore CARRER Ivo, fino al 30.10.2016 il giocatore DA RE Matteo, per cinque gare il giocatore CICCALOTTI Emanuele, fino al 30.9.2016 l'assistente dell'arbitro FRAGOMENI Roberto, nonché con l'ammenda per € 100,00 la Società medesima e si chiede la revoca o riduzione di tutte le sanzioni.
La società ricorrente con atto corposo ed articolato nega integralmente i fatti addebitati ai propri tesserati ed allega una dichiarazione della Società avversaria in cui si afferma che nessuno dei propri appartenenti ha assistito a sputi o pugni nello stomaco nei confronti dell'arbitro, memoria e dichiarazioni difensive sottoscritte da tutti i tesserati puniti dal Giudice Sportivo, un carteggio intercorso tra il Presidente della società CARROSIO Calcio ed il Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta includente garbate rimostranze nei confronti del medesimo arbitro della gara indicata in oggetto ed infine articolo di giornale riportante un nobile e leale comportamento tenuto dalla squadra “giovanissimi” del RAPID TORINO in una precedente gara.
Nella seduta del 22.1.2016, sentito dalla Corte per averne fatto espressa richiesta nel ricorso, il Presidente del RAPID TORINO sig. Marco GUAZZOTTI, alla presenza del proprio difensore avv. Maurizio Randazzo del Foro di Vercelli, confermava le rimostranze della Società ed asseriva che il provvedimento impugnato ha provocato una grave ricaduta sullo spirito e sul morale dei giovani calciatori che sono andati in crisi tanto da far cessare ogni stimolo a proseguire il campionato.
La decisione veniva ulteriormente rinviata onde effettuare l'escussione dell'arbitro e della società NOVESE che, nella dichiarazione allegata al ricorso, aveva espresso la propria disponibilità a fornire chiarimenti. Nella seduta del 29.1.2016, il direttore di gara, invitato dalla Corte a riferire quanto accaduto nel corso della gara, precisava che, fin dalle prime battute dell'incontro aveva notato un atteggiamento nervoso ed agitato da parte dei giocatori del RAPID con tanto di proteste su ogni decisione. I fatti riportati nel rapporto trovavano conferma fatta eccezione per la condotta del CICCALOTTI in riferimento alla quale non è stata esclusa l'involontarietà, nella concitazione della protesta, della manata ai cartellini e per gli sputi, di cui è stata fatta spontanea menzione solo al termine dell'audizione, a verbale chiuso ed in riferimento al solo DA RE. L'arbitro ha infine chiarito di aver assunto tutti i provvedimenti disciplinari in tranquillità d'animo assoluta e senza mai temere per la propria incolumità. La società NOVESE giustificava la mancata presentazione con impedimenti concomitanti senza formulare alcuna richiesta di rinvio.
Il ricorso merita parziale accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo, il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, tuttavia, la gravità dei fatti addebitati (inconsueta in una partita del campionato giovanissimi) e la non impeccabile descrizione riportata nel rapporto arbitrale, hanno indotto questa Corte a ritenere opportuni gli approfondimenti istruttori sopra riferiti, al cui esito va ridimensionato il giudizio di gravità su taluni episodi, in particolare la condotta del CICCALOTTI e gli sputi che avrebbero attinto il direttore di gara prima da parte del DA RE ed al termine della gara da parte del CARRER. Quanto al primo giocatore, l'arbitro medesimo ha ammesso la possibilità che il colpo che gli ha fatto cadere il cartellino dalle mani fosse un gesto istintivo di protesta non voluto e pertanto a carico del giocatore, che ha comunque successivamente calpestato lo strumento attardando l'uscita dal campo appare congrua la riduzione di un turno della squalifica inflitta dal Giudice di primo grado. Quanto agli sputi, come noto e come riporta il provvedimento impugnato, tale atto, è stato da sempre considerato particolarmente grave e riprovevole, per i particolari connotati di viltà e di volgare spregio della dignità umana che manifesta. Non menzionati in primis dal direttore di gara, si è portati a ritenere che la salivazione che ha attinto l'arbitro fosse più la conseguenza accidentale della concitazione e virulenza della protesta che il frutto di una azione pensata e voluta per umiliare la persona.
Le ragioni esposte inducono questa Corte Sportiva contenere sensibilmente le sanzioni applicate per tali fatti. A carico del DA RE, che ha comunque posto in essere una insistita protesta connotata da epiteti particolarmente volgari ed offensivi arrivando a stretto contatto col direttore di gara, considerata la giovane età, appare equo determinare la durata della squalifica fino al 30.4.2016.
A carico del CARRER, allenatore che è entrato in campo senza autorizzazione per protestare contro una decisione dell'arbitro, dopo l'espulsione ha continuato ad insultarlo dall'esterno del recinto di gioco ed al termine della gara lo ha nuovamente avvicinato per reiterare le proteste, appare equo determinare la durata squalifica fino al 30.6.2016. Vanno, viceversa, confermate le sanzioni già inflitte nei confronti del sig. FRAGOMENI, resosi responsabile, in veste di Assistente dell'arbitro, di gravi minacce nonché di un tentativo di aggressione nei confronti del direttore di gara al termine dell'incontro e della società RAPID TORINO in relazione al comportamento dei propri sostenitori, autori di una animata contestazione al termine della gara, posto che le rispettive condotte, ben sintetizzate dal Giudice Sportivo, hanno trovato piena conferma nella deposizione dell'arbitro.
Per questi motivi la Corte Sportiva d'Appello, in parziale accoglimento del reclamo, RIDUCE
– l'entità della squalifica a carico del giocatore CICCALOTTI Emanuele determinandone la durata in quattro turni di gara.
– l'entità della squalifica a carico del giocatore DA RE MATTEO determinandone la durata fino al 30.4.2016
– l'entità della squalifica a carico dell'allenatore CARRER IVO determinandone la durata fino al 30.6.2016.
RIGETTA nel resto il reclamo, confermando la squalifica fino al 30.9.2016 a carico dell'assistente dell'arbitro sig FRAGOMENI Roberto e l'ammenda per € 100,00 a carico della società RAPID TORINO. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

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