Domenica, 10 Novembre 2024

Indennità di 600 euro per collaboratori sportivi: le modalità per presentare le domande

Scritto da redazione

È stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, sulla base del quale sono definite le modalità di presentazione delle domande a Sport e Salute per ricevere l’indennità di 600 euro prevista dal Decreto Legge “Cura Italia” per il mese di marzo 2020 a favore dei collaboratori sportivi (art. 96, decreto-legge 17 marzo 2020, n.18).


Possono richiedere l’indennità i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”. È inoltre espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi.

Possono accedere all’indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:

  1. non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge “Cura Italia”;
  2. non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
  3. non devono aver percepito, nel mese di marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza;
  4. non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge “Cura Italia”.

Il rapporto di collaborazione per cui si presenterà la domanda:

  1. deve essere con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche; si sottolinea che le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”, nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI e che gli Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI;
  2. doveva esistere già alla data del 23 febbraio 2020 ed essere in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”);
  3. non deve rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute.

La procedura prevede tre fasi:

  • la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà disponibile da martedì 7 aprile su www.sportesalute.eu. Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
  • l’accreditamento: per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS;
  • la compilazione e l’invio della domanda: subito dopo l’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.

In attesa della pubblicazione della piattaforma, ti consigliamo di:

  • caricare sul tuo computer, tablet o telefono il pdf dei documenti che andranno allegati (documento identità, contratto di collaborazione o lettera di incarico o prova dell’avvenuto pagamento della mensilità febbraio 2020);
  • avere a disposizione i tuoi dati essenziali, tra cui: Codice Fiscale, recapiti di posta elettronica e telefonici, residenza e IBAN per l’accredito della somma;
  • disporre dei dati relativi alla tua collaborazione sportiva, tra cui: nominativo delle parti contraenti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;
  • conoscere l’ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo d’imposta 2019;
  • accertarti che il rapporto di collaborazione per cui intendi presentare la domanda di indennità rientri, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale, nell’ambito di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che sia presso Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, oppure presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche;
  • verificare che sussistano tutti gli altri requisiti di legge richiesti (esempio: non avere diritto a percepire altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020, non essere pensionato, non essere co.co.co iscritto alla gestione separata INPS, non essere percettore del Reddito di Cittadinanza, etc.);
  • disporre del codice fiscale o della Partita Iva della Associazione/Società/Organismo Sportivo per cui si presta la collaborazione;
  • verificare, se collabori con un’Associazione o una Società Sportiva Dilettantistica, che sia iscritta al Registro del CONI;
  • verificare, se collabori con una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva, che sia riconosciuto dal CONI.

L’indennità sarà erogata direttamente da Sport e Salute sul conto corrente indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda. Le indennità saranno erogate sino a concorrenza del fondo di 50 milioni di euro riconosciuti alla Società per l’erogazione delle indennità.

Per ricevere informazioni ulteriori, in attesa che la piattaforma sia online, puoi scrivere all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e seguire il canale Telegram: https://t.me/SporteSalute

Scarica qui il Decreto Ministeriale

Fonte: www.figc.it

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