Sabato, 09 Novembre 2024

Chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel Dpcm del 4 marzo 2020 relative al rischio Coronavirus

Scritto da redazione

Al fine di fornire utili informazioni in merito alla corretta gestione dell’emergenza “Coronavirus” ai Presidenti delle Società e Associazioni sportive dilettantistiche affiliate, relativamente a quanto contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo u.s., si trascrivono qui di seguito le osservazioni pratiche elaborate dall’ufficio legale del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, Studio Legale Comellini di Torino, anche conseguenti alle ultime precisazioni pervenute dai preposti organismi competenti.


Il DPCM differenzia le regole per le sedute di allenamento tra atleti agonisti e non agonisti.

ALLENAMENTI ATLETI AGONISTI

La FIGC prevede che sia considerato atleta agonista il tesserato che, compiuto il dodicesimo anno di età, partecipi attivamente ai campionati e/o tornei organizzati e calendarizzati dagli Organismi Federali competenti.

Per i suddetti atleti, nell’ambito delle rispettive sedute di allenamento, non è prescritto l’obbligo di mantenere la distanza di un metro l’uno dall’altro.

ALLENAMENTI ATLETI NON AGONISTI

Per gli atleti che non hanno compiuto il dodicesimo anno di età e per chi comunque non è considerato agonista, le sedute di allenamento devono tenersi rispettando la prevista distanza di sicurezza di un metro l’uno dall’altro. A titolo di esempio, non sarà possibile svolgere alcun tipo di partita durante l’allenamento.

UTILIZZO SPOGLIATOI

Il Decreto prevede che gli spogliatoi degli impianti sportivi possano essere utilizzati a condizione che sia garantita l’osservanza della distanza di un metro tra gli utilizzatori e delle eventuali prescrizioni sancite dal medico a tal fine incaricato.

PERSONALE MEDICO

Il Decreto nel prevedere che “…le Associazioni e Società Sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano…” non obbliga, né tantomeno suggerisce, la presenza continuativa nel corso delle sedute di allenamento di personale medico, ma obbliga il Presidente di ciascuna Società e Associazione sportiva – principale responsabile della sicurezza e della salute dei propri tesserati - ad avvalersi del medico sociale - o di altro medico competente - per la valutazione del rischio specifico “Coronavirus” e ad adottare a tal fine tutte le misure preventive necessarie per la salvaguardia della salute dei tesserati (per es., sanificazione dell’impianto e sua periodicità, controllo temperatura corporea e sua periodicità, ecc.)

Ciò significa che il medico prescelto sarà tenuto a rilasciare al Presidente di Società/Associazione un documento contenente la valutazione del rischio “Coronavirus” e uno o più protocolli specifici (norme di comportamento e cautela) utili alla prevenzione di tale rischio. Il documento e i protocolli dovranno essere efficacemente divulgati dalla Società/Associazione (pubblicazione sul sito internet o pagina social, consegna a mano controfirmata, ecc.) così da renderli noti a tutti i propri tesserati. Inoltre, oltre all’adozione di tali documenti dovrà disporsi e controllarsi la loro efficace attuazione.

SUGGERIMENTI PRATICI

- Valutare periodicamente lo stato di salute degli atleti
- Sanificare periodicamente gli spogliatoi e gli ambienti
- Fornire copia del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 a tutti i tesserati (https://piemontevda.lnd.it/wp-content/uploads/2020/03/Decreto_4_MARZO_2020.pdf)
- Fornire copia delle istruzioni della Federazione Medici Sportivi Italiani a tutti i tesserati (https://piemontevda.lnd.it/wp-content/uploads/2020/03/Suggerimenti_FMSI_vs_Coronavirus.pdf)

E’ consigliabile che i suddetti documenti siano controfirmati per presa visione da ciascun tesserato; per i minorenni dagli esercenti la potestà genitoriale.

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