COMUNICATO UFFICIALE - La motivazione del Giudice sportivo: “Responsabilità diretta della società Rivarolese nel non essere intervenuti per far cessare la condotta del tifoso”
La gara Rivarolese-Ivrea, valevole per il girone B del campionato regionale Under 15, “è stata definitivamente sospesa dall'arbitro al secondo minuto del recupero a causa della condotta di un singolo tifoso della società ospitante, il quale per tutta la durata dell'incontro protestava e rivolgeva insulti e minacce al direttore di gara, ingenerando in questi un forte timore per la propria incolumità. Inoltre, secondo quanto indicato nel proprio referto dall'arbitro, questo stesso soggetto lo attendeva nel parcheggio all'esterno dell'impianto sportivo, bloccando l'uscita dallo stesso con la propria vettura e dando vita a una vera e propria aggressione ai danni dell'Ufficiale di gara, con nuovi insulti e colpi sferrati contro il finestrino e il parabrezza dell'auto”.
“Ritenuto che il comportamento di un singolo individuo, la cui gravità e rilevanza è certamente fuori di discussione, non possa tuttavia configurare una ipotesi di responsabilità diretta e/o indiretta e oggettiva della società Rivarolese per il mancato regolare compimento dell'incontro, e che pertanto non sarebbe corretto punire la società e di suoi tesserati con l'attribuzione della sconfitta a tavolino. Considerato ugualmente che via sia, per contro, responsabilità diretta della società Rivarolese e dei suoi dirigenti presenti in distinta nel non essere intervenuti per far cessare la condotta del tifoso in questione ovvero per non averlo allontanato dall'impianto sportivo. Rilevato altresì che per l'aggressione subìta dall'arbitro nel parcheggio posto all'esterno dell'impianto sportivo questo giudice non ha alcuna competenza né giurisdizione, trattandosi di fatti di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria, delibera la ripetizione della gara in oggetto, dando mandato al Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta affinché provvedano alla ricalendarizzazione dell'incontro”.